Art. 2.
(Istituzione degli albi provinciali).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 sono istituiti, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli albi provinciali dei sommelier.
      2. Gli iscritti agli albi provinciali sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5.